Sistema di qualificazione di fornitori per servizi informatici
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE ED ELENCHI DI FORNITORI PER APPALTI DI SERVIZI INFORMATICI ex art. 134, D.Lgs. n. 50/2016
Pubblicazione: 20/03/2019 – Scadenza: 21/03/2022
Allegati:
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si portano a formale conoscenza di tutte le Imprese interessate all’accesso all’Albo Fornitori in oggetto le richieste di chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte:
- QUESITO 1: “Il quesito è legato alla compilazione dell’allegato 4 (modulo dichiarazioni requisiti di capacità finanziaria e tecnica).
Nel regolamento viene specificato che bisogna elencare i principali contratti relativi a commesse di sviluppo software eseguiti nell’ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di partecipazione per complessivi €300.000,00.
Ciò significa che dobbiamo inserire nell’elenco commesse eseguite nel 2016, 2017 e 2018 o possiamo inserire commesse riferite anche solo a un anno di questo triennio, basta che il complessivo sia di 300 mila euro?” - RISPOSTA: Si conferma. Nel Regolamento viene richiesto di dichiarare i principali contratti relativi a commesse di sviluppo software eseguiti nell’ultimo triennio precedente la presentazione della domanda di partecipazione, per complessivi Euro 300.000,00.
Quindi qualora i contratti si riferiscano anche ad uno solo dei tre anni, purché di importo almeno pari a 300.000,00 Euro, la condizione è soddisfatta.
- QUESITO 2: “Abbiamo alcuni dubbi sul requisito riportato al punto C del Regolamento dove si richiede di fornire adeguata documentazione relativa a <<fornire un elenco di principali contratti relativi a commesse di sviluppo software eseguiti nell’ultimo triennio, precedente la presentazione della presente domanda di partecipazione, per complessivi € 300.000,00 (trecentomila/00)>>. Purtroppo non siamo in grado di soddisfare questo requisito.
La nostra richiesta è di capire quindi se quanto da voi riportato al punto “C” del regolamento è da considerarsi un prerequisito oppure vi è lo spazio per procedere comunque con la qualificazione fornitori.” - RISPOSTA: Non si conferma. Il requisito indicato al punto C del Regolamento deve essere soddisfatto affinché il Concorrente possa partecipare al procedimento di qualificazione. Se tale requisito non è soddisfatto il Concorrente non può essere ammesso al Sistema di Qualificazione in oggetto.